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COME FARE PER
S.C.I.A.
Descrizione:
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) è da utilizzare per interventi di cui all'art. 22 commi 1 o 2 del D.P.R. n. 380/2001. Ai sensi dell’art. 49-ter del D.Lgs. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, in vigore dal 30/07/2010 testualmente: “le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella di dichiarazione di inizio attività recata ad ogni normativa statale e regionale”. Circa le novità introdotte con il sistema GeotecSUE si visiti l'apposita sezione del sito, anche cliccando sul link riportato in fondo a questa pagina.
Come Fare:
La S.C.I.A. è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46-47 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nonchè delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenze. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'amministrazione competente tuttavia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ad i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. La S.C.I.A. sostituisce a tutti gli effetti la D.I.A. prevista dall'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001; occorre tuttavia rilevare che per quanto riguarda gli interventi riportati al comma 3 del medesimo art. 22 in alternativa al permesso di costruire e quindi quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10 comma 1 lett. c) (cosiddetta “Super D.I.A.”) non sono soggetti alla procedura di S.C.I.A., proprio perche sostitutivi al Permesso di Costruire per cui il cui rilascio NON dipende esclusivamente “dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale”. In generale pertanto è necessario utilizzare la S.C.I.A. per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. mentre per gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo (sostitutivi del Permesso di Costruire) e le sanatorie ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 è ancora necessario ricorrere alla D.I.A.
Informazioni specifiche:
In fondo a questa pagina si pubblica, oltre ai modelli di S.C.I.A., copia della deliberazione di C.C. n. 9 del 09.05.2014 con la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali esclusi dall'applicazione della S.C.I.A. ai sensi dell'art. 23 bis del D.P.R. n. 280/2001, come introdotto dalla L. n. 98/2013.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Tecnico (vedi dettaglio e orario di apertura)
Riferimenti Normativi:
Art. 19 della Legge n. 241/1990 così come modificato dall'art. 49 della Legge n. 122/2010.
Collegamenti:
- Sezione del sito dedicata al GeotecSUE
- GeotecSUE
Documenti allegati:
S.C.I.A. (169,5 KB)
S.C.I.A. rel. A (123 KB)
Deliberazione di C.C. n. 9/2014 - ambiti esclusi da S.C.I.A. (261,33 KB)
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