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COME FARE PER

Attività edilizia libera

Descrizione:
Si ricorda che anche per le opere di manutenzione straordinaria, è necessario presentare istanza di agibilità, come prescritto dall'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., qualora l'intervento possa influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Circa le novità introdotte con il sistema GeotecSUE si visiti l'apposita sezione del sito, anche cliccando sul link riportato in fondo a questa pagina.

Come Fare:
L'interessato agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 deve allegare alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lett. a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2 lett a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, deve trasmettere all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa nè con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di titolo abilitativo. ____ Si riportano di seguito i commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001. Comma 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresigli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Informazioni specifiche:
Comma 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 38020/01 e s.m.i., ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee ed a essere immediatamente rimosse al cesare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni; c) le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al D.M. LLPP 2 aprile 1968 n. 1444. L’installazione di singolo impianto fotovoltaico a servizio di edificio residenziale (art. 11 del D.Lgs n. 115/2008) è soggetta a comunicazione preventiva al Comune; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

Dove Rivolgersi:
Ufficio Tecnico (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:
Art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., modificato dall'art. 5 del D.L n. 40/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2010.

Collegamenti:
- GeotecSUE
- Sezione del sito dedicata al GeotecSUE
Documenti allegati:
File wordComunicazione ex art. 6 comma 1 (45,5 KB)

File wordPannelli solari o fotovoltaico, eolico (47,5 KB)