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COME FARE PER

Agibilità degli edifici

Descrizione:
Il Certificato di Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente; esso viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a. nuove costruzioni; b. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c. interventi sugli edifici esistenti.

Come Fare:
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: a. richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b. dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; c. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni all'art. 1 della Legge n. 10/1991, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dal D.M. n. 37/2008. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione: a. certificato di collaudo statico; b. certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche; c. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'art. 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. Il termine di 30 giorni di cui sopra può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Informazioni specifiche:
Si ricorda che alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del R.D.L. n. 652/1939, e successive modificazioni e integrazioni, salvo che per le Denunce di Inizio Attività, per le quali la variazione catastale dovrà essere presentata contestualmente alla comunicazione di fine lavori e collaudo, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 23 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Si ricorda inoltre che anche per le opere di manutenzione straordinaria è necessario presentare istanza di agibilità, come prescritto dall'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., qualora l'intervento possa influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente).

Dove Rivolgersi:
Ufficio Tecnico (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:
Art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Collegamenti:
- GeotecSUE
Documenti allegati:
File wordAttività non soggetta a controllo preventivo incendi (34 KB)

File wordSuperamento barriere architettoniche (37,5 KB)

File wordAvvenuta prosciugatura muri per salubrità ambienti (36,5 KB)

File wordEsistenza autorizzazione allo scarico (34,5 KB)

File wordRichiesta certificato (56 KB)