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COME FARE PER

Vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli - apertura

Come Fare:
L’inizio di attività di vendita al dettaglio di prodotti da parte di produttore/imprenditore agricolo su aree pubbliche in forma itinerante e attraverso sito web deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto n. 241 e s.m.i., al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione; nel caso di vendita in locali, mediante distributori automatici o su aree pubbliche con posteggio deve essere dichiarata al Comune in cui si intende avviare l’attività, competente per territorio, utilizzando l’apposita modulistica SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che viene compilata in regime di autocertificazione.
Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.

Dove Rivolgersi:
Ufficio Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Commercio (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
File wordSCIA VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI (185 KB)