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COME FARE PER

Panificazione - sospensione temporanea/riapertura anticipata

Come Fare:
La sospensione o chiusura temporanea dell’attività di un panificio che superi la durata di tre giorni è soggetta, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 41/1974, alla presentazione di apposita Comunicazione.
La comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di chiusura o sospensione.
Durante il periodo di sospensione o chiusura temporanea, all’esterno dovrà essere affisso un cartello indicante la durata della chiusura. La violazione di tali disposizioni è punita ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 41/74.
In caso di riapertura anticipata dell’esercizio rispetto alla data indicata precedentemente indicata nella Comunicazione di sospensione o chiusura temporanea, il titolare deve presentare ulteriore comunicazione indicando la data esatta di riapertura.

Documenti allegati:
File wordSOSPENSIONE / RIAPERTURA ANTICIPATA (34 KB)