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COME FARE PER

Albo dei giudici popolari

Come Fare:
Tutti i cittadini che abbiano compiuto 30 anni e non abbiano superato i 65 anni, che siano in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore o superiore e che siano elettori del comune possono presentare istanza di iscrizione negli elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assise (Licenza Media Inferiore) e di Corte d’Assise d’Appello (Licenza Media Superiore).
Anche chi non ha fatto domanda d’iscrizione negli elenchi, potrebbe essere nominato egualmente giudice popolare dalla Corte d’Appello, in quanto la legge prevede che i comuni forniscano d’ufficio alla Corte d’Appello gli elenchi dei cittadini che hanno i requisiti per la nomina.

Il richiedente deve essere elettore del Comune e non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’incarico come indicato nella domanda.

L'eventuale richiesta di cancellazione dall'Albo deve essere presentata mediante la compilazione di apposito modulo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Commercio (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:
Art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni.

Documenti allegati:
File wordMODULO DI ISCRIZIONE ALL' ALBO DEI GIUDICI POPOLARI (35,5 KB)

File wordMODULO DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI (32 KB)